Diritto alla Privacy, Diritto di Cronaca e Oblio | Quindo

Diritto alla privacy, diritto di cronaca e oblio

Ormai entrato nell’uso comune, il termine privacy indica il diritto alla riservatezza delle informazioni personali e della propria vita privata.

Le normative sulla privacy, che si sono susseguite negli ultimi anni, sono state pensate per salvaguardare e tutelare la sfera privata del singolo individuo, impedendo che le informazioni riguardanti la sfera personale siano divulgate senza l’autorizzazione dell’interessato e che soggetti terzi si intromettano nella sfera privata.

La tutela dei dati personali è ormai riconosciuta come un diritto dell’individuo.

 

Cosa si intende per diritto di cronaca

Il diritto di cronaca consiste nel diritto a pubblicare quello che è collegato a fatti e avvenimenti di interesse pubblico o che accadono in pubblico, ed è riconosciuto nell’ordinamento italiano tra le libertà di manifestazione del pensiero.

La funzione della cronaca consiste nel raccogliere le informazioni per condividerle con la collettività. Le norme sul diritto di cronaca si applicano a chiunque descriva un avvenimento o un evento di pubblico interesse attraverso un mezzo di diffusione e si estendono a chiunque, anche non iscritto all’albo dei giornalisti, si intenda rivolgere alla collettività.

L’esercizio del diritto di cronaca e di critica rappresenta una fondamentale espressione del principio previsto dall’art. 21 cost. e dall’art. 10 della convenzione europea dei diritti dell’uomo.

 

Il confine tra diritto di cronaca e diritto alla privacy

Il moltiplicarsi dei mezzi di informazione soprattutto in forma digitale e la facilità alla quale è possibile accedervi, ha aumentato in maniera esponenziale le possibilità di lesione della sfera individuale dei cittadini, al punto da tradire, a volte, il fine ultimo dell’informazione stessa.

Inoltre, se è vero che il diritto di essere informati deve ritenersi complementare al diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, è altrettanto vero che esiste un diritto della persona a non vedere diffuse informazioni relative alla sua vita privata. Per questo il diritto alla riservatezza si inserisce e si colloca come spartiacque tra l’interesse pubblico a conoscere e l’interesse dei singoli a non vedere divulgati fatti e vicende personali che i terzi non abbiano interesse a conoscere, perché in questo consiste il diritto alla riservatezza.

Attraverso l’esercizio del diritto di cronaca, l’interesse all’informazione può comportare una temporanea compressione della sfera privata del singolo, soltanto se vengono rispettate le seguenti condizioni:

  • Veridicità della notizia pubblicata.
  • Esposizione della notizia secondo criteri di correttezza formale.
  • Sussistenza dell’interesse pubblico alla conoscenza del fatto narrato.

Solo la presenza contemporanea di questi tre elementi comporta un esercizio legittimo del diritto di cronaca.

 

Violazione del diritto di privacy? Hai diritto all’oblio!

È con lo sviluppo di internet che sempre più spesso ci si chiede quale diritto debba prevalere tra la tutela alla riservatezza e quindi ad essere dimenticati e a non essere più ricordati per taluni fatti del passato e diritto all’informazione, entrambi diritti costituzionalmente tutelati.

L’obiettivo è quello di sempre: trovare un punto di equilibrio tra il diritto di cronaca e il diritto di ogni persona ad essere rispettata, nella sua dignità, nella sua identità, nella sua intimità.

Con il termine ”diritto all’oblio” si intende il diritto di tutelare la propria reputazione online attraverso la richiesta di rimozione dal web di informazioni e dati personali che possano quindi arrecare un danno oppure alla non ripubblicazione di notizie relative al passato e non più attuali.

Il diritto all’oblio può essere definito come il diritto alla cancellazione dei propri dati in forma rafforzata. Tale concetto non è altro che una modalità di espressione del diritto all’identità personale ed è uno dei diritti di privacy, divenuto oggi particolarmente rilevante, data l’invadenza del web e la sua capacità di ricordare senza limiti temporali.

 

Quando ho diritto alla cancellazione dei dati?

L’articolo 17, paragrafo 1, stabilisce che si possono cancellare i dati quando:

  •         I dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati.
  •         L’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento.
  •         L’interessato esercita il diritto di opporsi al trattamento dei suoi dati personali.
  •         I dati personali sono stati trattati illecitamente.
  •         La cancellazione adempie un obbligo legale.

Tuttavia, tale regola, ai sensi dello stesso articolo 17, non si applica quando il trattamento è necessario:

  •         Per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e d’informazione.
  •         Per l’adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.
  •         Per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica.
  •         A fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, nella misura in cui il diritto rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento.
  •         Per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

 

Cosa posso fare in caso di violazione del mio diritto all’oblio?

Come esercitare il diritto all’oblio e a chi ci si può rivolgere? Com’è possibile rilevare le informazioni che ci riguardano e che potrebbero essere oggetto di richiesta per accedere al diritto all’oblio?

Dal punto di vista tecnico-pratico e in relazione ai motori di ricerca Google e Bing, è bene ricordare due elementi fondamentali strettamente collegati tra loro:

  •         Il diritto all’oblio impone la deindicizzazione dei contenuti, non la loro eliminazione.
  •         Le informazioni che si vorrebbe fossero deindicizzate devono essere rilevate attraverso chiavi di ricerca.

Se da un lato quindi i contenuti non saranno eliminati, ma soltanto deindicizzati (in questo articolo approfondiamo le differenze), dall’altro bisogna fornire ai motori di ricerca le chiavi di ricerca che conducono a taluni risultati che si vorrebbe “scalassero” in pagine lontane dalla prima.

Fin dall’inizio viene quindi a determinarsi la duplice utilità di una ricerca ampia ed approfondita: indispensabile sia per chi vuole raccogliere informazioni da presentare ai motori di ricerca per accedere al diritto all’oblio, sia per chi si trova invece nella necessità di raccogliere informazioni su un tema che è già stato oggetto di deindicizzazione.

È per questo motivo che Quindo, attraverso i suoi esperti e il team legal, offre le proprie competenze a chi intende avvalersi del diritto all’oblio qualunque sia la sua necessità: sia per gestire l’intero processo dalla rilevazione alla deindicizzazione informazioni ritenute lesive, sia che abbia necessità di ricostruire la propria reputazione (brand reputation) per non far trovare contenuti che non hanno i requisiti per essere cancellati ma che possono essere spostati qualche pagina più in là!

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